Aggiornamenti legislativi depositi industriali di oli minerali da 10 a 25 metri cubi

Aggiornamenti legislativi depositi industriali di oli minerali da 10 a 25 metri cubi



Il DL n. 124/2019 dispone che, a partire dal 1° gennaio 2021, gli esercenti di DEPOSITI AD USO INDUSTRIALE aventi capacità superiore a 10 m3 e fino a 25 m3 sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di inizio attività all’ufficio della Dogane e dei Monopoli territorialmente competente (è sufficiente una lettera indirizzata all’Agenzia delle Dogane competente).

Per gli stessi è consentita la tenuta dei registri di carico/scarico in modalità semplificata.

Ecco i principali punti:

Il registro di carico e scarico è tenuto presso il deposito, su supporto elettronico ovvero cartaceo senza vidimazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente;

Le scritturazioni sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021;

La giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall’esercente del deposito alle ore 00:00, sempre a partire dal 1° gennaio 2021;

Le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun documento pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione, mentre quelle di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato;

Gli esercenti dei depositi sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente, via PEC, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all’Ufficio delle Dogane sono allegati alle contabilità del deposito;

In fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei militari della Guardia di Finanza.

Il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo, sono conservati presso il deposito per i cinque anni successivi alla data dell’ultima scritturazione.

art.5, comma 1, lettera c) del Decreto legge 26 ottobre 2019, n.124
Link agenzia delle dogane e Monopoli

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